Affitti la tua casa al mare? Ecco cosa sapere sui danni (senza panico)

L’estate è iniziata, e con lei anche la stagione degli affitti.

Se stai mettendo in locazione la tua casa al mare, sai bene quanto possa essere una buona opportunità. Ma tra una prenotazione e una recensione, c’è sempre lo spazio per l’imprevisto.

Un bicchiere rotto, una sedia scheggiata, un rubinetto dimenticato aperto durante il soggiorno e chi risponde davvero in caso di danni?

Affitti da privato? Il contratto è la tua rete di sicurezza

Se affitti la tua casa in autonomia, senza passare da piattaforme strutturate entri in un rapporto diretto con l’ospite. In questo caso, tutto dipende da ciò che è previsto nel contratto.

Se nel contratto è specificato che l’ospite è responsabile per eventuali danni, hai una base solida per richiedere un rimborso. Se non c’è nulla di scritto, la responsabilità potrebbe restare a tuo carico.

Un consiglio utile: includi sempre una clausola sui danni e chiarisci in anticipo modalità di deposito cauzionale o trattenute. Fai valere la regola” Chi rompe paga”.

Usare piattaforme strutturare per gli affitti ti protegge? Sì, ma solo in parte.

Le piattaforme offrono alcune garanzie per i proprietari, ad esempio, mettono a disposizione una copertura che tutela l’host in caso di danni accidentali causati dagli ospiti. Tuttavia: Non tutti i danni sono coperti e la procedura di rimborso non è sempre immediata

Insomma, è un buon punto di partenza, ma non è una protezione totale. I “piccoli danni” possono costare caro, un ospite potrebbe minimizzare: “È solo una lampada rotta”. Ma tu lo sai: un danno, anche piccolo, può diventare un grattacapo.

Un esempio? Una macchia sul divano, una perdita d’acqua non segnalata, una zanzariera divelta o una finestra lasciata aperta durante una pioggia estiva.

Sono tutte situazioni comuni che comportano spese, tempo, e spesso discussioni.

Se poi il danno si ripercuote su terzi – come un’infiltrazione nel soffitto del vicino – le responsabilità possono diventare ben più pesanti. E senza una copertura assicurativa dedicata, potresti dover affrontare tutto da solo.

In pratica: come puoi tutelarti?

Ecco tre cose concrete da fare subito:

  • Scrivi un contratto chiaro con clausole esplicite su responsabilità e danni
  • Documenta lo stato dell’appartamento prima e dopo ogni soggiorno
  • Valuta una polizza di responsabilità civile come proprietario in modo da vivere sereno l’estate.
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Dolo e Assicurazioni: Perché la copertura è generalmente esclusa

Nel mondo delle assicurazioni, il dolo rappresenta un’azione intenzionale volta a causare un sinistro per ottenere un risarcimento fraudolento. La sua natura intenzionale lo rende incompatibile con i principi fondamentali dell’assicurazione, che si basano sulla copertura di eventi incerti e accidentali.

La natura aleatoria del contratto assicurativo
Il contratto di assicurazione si fonda sull’aleatorietà, ovvero sull’incertezza dell’evento futuro e dannoso (sinistro). L’assicuratore si assume il rischio di dover risarcire l’assicurato in caso di sinistro, mentre l’assicurato paga un premio per questa copertura.

Perché il dolo annulla l’aleatorietà
Il dolo, tuttavia, mina alla base il principio dell’aleatorietà. Se l’assicurato causa intenzionalmente il sinistro, l’evento non è più incerto, ma diventa una conseguenza diretta della sua volontà. In questo modo, il contratto assicurativo perde la sua funzione di copertura di un rischio futuro e incerto, trasformandosi in uno strumento di frode.

Motivi dell’esclusione del dolo dalle coperture assicurative

Contrarietà all’ordine pubblico: L’assicurazione contro il dolo incentiverebbe comportamenti fraudolenti, minando la fiducia nel sistema assicurativo e nella società nel suo complesso.
Assenza di rischio: Il dolo trasforma l’evento assicurato da incerto a certo, eliminando il rischio che l’assicuratore si assume.
Equità: Sarebbe ingiusto far gravare sui premi degli altri assicurati i costi dei sinistri causati da comportamenti fraudolenti.

Eccezioni alla regola generale
Sebbene il dolo sia generalmente escluso dalle coperture assicurative, esistono alcune eccezioni:

Responsabilità civile: In alcune polizze di responsabilità civile, l’assicuratore può coprire i danni causati da dolo di dipendenti o collaboratori dell’assicurato, a condizione che l’assicurato non abbia partecipato o acconsentito all’azione dolosa.

Polizze vita: In alcuni casi, le polizze vita possono prevedere la copertura del suicidio dopo un certo periodo di tempo dalla stipula del contratto.

L’esclusione del dolo dalle coperture assicurative è una regola fondamentale per preservare l’integrità del sistema assicurativo e tutelare gli interessi di tutti gli assicurati. Le eccezioni a questa regola sono limitate e giustificate da specifiche esigenze di tutela.

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Lo sapevi che? Cos’è l’attestato di rischio

Sappiamo tutti bene che l’assicurazione più diffusa in Italia è la RCA (acronimo di Responsabilità Civile Auto) e se si parla di RCA, non si può non parlare di attestato di rischio. 

Ma Cos’è l’attestato di rischio?

È un documento che traccia la storia assicurativa negli ultimi cinque anni di un veicolo.

Cosa troviamo al suo interno?

  • eventuali incidenti avvenuti negli ultimi cinque anni;
  • la classe bonus-malus;
  • i dati della vettura assicurata; 

Dov’è possibile consultarlo?

Dal 1° luglio 2015 è disponibile online sul sito della propria compagnia assicurativa, in un’area riservata dove l’assicurato può consultarlo in qualsiasi momento oppure tramite altre modalità (posta elettronica, app per dispositivi mobili e social network oppure, in assenza di mezzi elettronici, come copia cartacea nella propria agenzia).

In caso cambiassimo compagnia dobbiamo portare l’attestato di rischio?

Non è necessario inviare l’attestato alla nuova compagnia, poiché la stessa è tenuta ad acquisire il documento telematico prima di emettere una nuova polizza RC auto.

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